Assegno Ordinario di Invalidità

 unnamed-1

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

Il lavoratore che presenta minorazioni fisiche o mentali che pregiudicano la sua capacità di lavoro può, se sussistono i requisiti sanitari e contributivi, richiedere l’assegno di invalidità.
La domanda deve essere presentata su modulo Inv1 disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it  , nella sezione “moduli” a una qualunque sede Inps, allegando la seguente documentazione:

  • i certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate direttamente presso la sede Inps;
  • il modulo SS3, reperibile presso le sedi Inps, compilato dal medico del lavoratore, attestante l’infermità fisica o mentale.

Ogni domanda deve contenere tutta la documentazione e le informazioni ritenute indispensabili, contrassegnate da una cornice blu (art. 1, comma 783 legge 296/2006).
Successivamente alla domanda, l’interessato sarà chiamato a sostenere la visita che verrà effettuata dai medici dell’Inps, i quali dovranno verificare se:

  • l’infermità fisica o mentale è tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo (almeno 67% di invalidità).

Il giudizio, quindi, non consisterà esclusivamente in una valutazione medica, ma dovrà tenere conto di fattori soggettivi come la specifica esperienza professionale maturata in modo da considerare anche i riflessi della menomazione sull’attività concretamente svolta.
Per avere diritto alle prestazioni colui che è stato riconosciuto invalido deve possedere anche precisi requisiti assicurativi:

  • aver versato complessivamente almeno 3 anni di contributi (156 settimane) nel quinquennio precedente la domanda;
  • essere iscritto all’Inps da almeno 5 anni.

L’assegno ordinario di invalidità ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore disabile. Dopo il terzo rinnovo consecutivo l’assegno diventa definitivo. Per evitare che il pagamento dell’assegno si interrompa bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. L’assegno non è reversibile.

L’importo dell’assegno di invalidità è calcolato sulla base dei contributi versati. Nel caso in cui risulti di importo molto modesto e i redditi posseduti non superano determinati limiti, può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale.
L’assegno, una volta ricevuta l’integrazione da parte dell’Inps, non può comunque superare l’importo del trattamento minimo.
L’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto (l’Inps opera una trattenuta) nel caso in cui colui che lo riceve si dedichi ad una attività lavorativa dipendente o autonoma.
La riduzione è pari al:

  • 25% se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 4;
  • 50% se il reddito dell’assicurato supera l’importo del trattamento minimo annuo moltiplicato per 5.

Trasformazione in pensione di vecchiaia
L’assegno di invalidità e la vecchia pensione di invalidità, in vigore fino al luglio 1984, possono essere trasformati in pensione di vecchiaia (ma non più in pensione di anzianità) al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne) e in presenza del requisito contributivo (un minimo di 20 anni). I periodi in cui si è percepito l’assegno di invalidità senza lavorare sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia. L’Inps ha stabilito che saranno regolarmente accettate le domande per la trasformazione dei trattamenti d’invalidità in pensione di vecchiaia, mentre saranno respinte le domande per la trasformazione delle pensioni e degli assegni di invalidità in pensione di anzianità presentate dopo il 29 settembre 2004.
Il ricorso
Se la domanda di assegno ordinario di invalidità viene respinta è possibile presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera di risposta. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite raccomandata.L’assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

2 pensieri su “Assegno Ordinario di Invalidità

  1. Non mi è stato concesso l’assegno di invalidità per insufficiente documentazione sanitaria.
    Ora, senza fare ricorso che dura dall’1 a tre anni d’attesa vorrei ripresentare la domanda anche perché ultimamente ho avuto altri problemi di salute e li potrei inserire nella documentazione.
    La domanda é:
    Dopo quanto deve passare per ripresentare la domanda di assegno di invalidita5?
    Grazie.

    "Mi piace"

Lascia un commento