Per chiedere l’esonero è necessario recarsi presso gli ambulatori di Igiene, presenti in ogni presidio ASL, prendere l’appuntamento per la visita medica, e portare la documentazione medica inerente la propria patologia. L’art.172 del codice della strada D.legg.285/1992, modificato dal D.legg.150/2006 prevede la possibilità dell’esonero dall’obbligo di uso della cintura di sicurezza, per ragioni mediche, in due ipotesi:
- le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Le patologie che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza sono principalmente: neostomie esterne in esito di intervento chirurgico; grandi obesi; grandi ascitici; soggetti affetti da laparocele e da ernia ombelicale permagna; soggetti affetti da gravissima insufficienza respiratoria; mancanza dei punti d’ appoggio delle cinture (clavicola, sterno, ali iliache). Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia. E’ considerato anche da una Risoluzione dell’ONU-Commissione per l’Europa, con una valenza territoriale più ampia rispetto all’UE), rendendo riconoscibile l’esonero anche all’estero.
- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
I benefici della cintura sono ben noti pertanto, l’esonero si configura come un fatto eccezionale.









