Assegno Mensile

ASSEGNO MENSILE PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITA’

Il pensionato per inabilità assicurato INPS può chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Legge 222/1984 art. 5), purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • abbia bisogno di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

L’assegno di assistenza non è compatibile :

  • con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione,
  • nei periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.
  • con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa.

L’assegno è ridotto:

  • per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l’INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.

L’assegno di assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione di inabilità. Per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale l’INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni.
La domanda può essere presentata anche insieme alla domanda di pensione di inabilità. L’assegno di assistenza è erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

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