Art. 1 – Denominazione
E’ costituito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, il comitato con denominazione ”Comitato A.N.D.O.S. di Parma onlus” organizzazione non lucrativa di utilità sociale finalizzato allo studio, all’informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori della mammella. Il Comitato rappresenta una organizzazione autonoma locale riconosciuta e affiliata all’Associazione ANDOS – O.N.L.U.S. e, pertanto, coordina la propria attività anche con le iniziative di carattere nazionale di ANDOS – O.N.L.U.S., riconosciuta anche come A.N.D.O.S. Nazionale. La costituzione del Comitato è sottoposta e subordinata al riconoscimento del Consiglio Direttivo Nazionale, previo accertamento della idoneità della struttura e del perseguimento dei fini dell’Associazione Nazionale. Il Comitato è iscritto quale Socio ordinario ad ANDOS – O.N.L.U.S. Costituiscono parte integrante del presente statuto, le norme della struttura e dei regolamenti di ANDOS – O.N.L.U.S.
Art. 2 – Sede ed Emblema Sociale
Il Comitato ANDOS DI PARMA onlus ha sede legale ed operativa in Parma, Via Emilia Ovest, 18 cap. 43126. La modifica della sede legale ed operativa all’interno del territorio di competenza, non comporta la modifica dello statuto. L’emblema sociale del Comitato ANDOS DI PARMA onlus è rappresentato oltre che dal simbolo di ANDOS ONLUS ( la rondine ) anche dall’immagine “Madonna dal collo lungo” del Parmigianino in quanto nel particolare con la mano indica il seno, il cui utilizzo non è obbligatorio.
ART. 3 – Durata
La durata del Comitato è illimitata. Il Comitato si estingue secondo le modalità previste dall’art. 27 C.C.:
- nel caso il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi;
- nel caso si estingua l’ Associaiozne ANDOS ONLUS NAZIONALE
- per le altre cause di cui all’art. 27 C.C..
Art. 4 – Norme regolamentari
Il Comitato A.N.D.O.S. di Parma onlus è disciplinato dal presente Statuto, condivide l’art. 4 dello Statuto Nazionale dell’ANDOS – O.N.L.U.S. di cui persegue le finalità, ed agisce nei limiti della L.Q. 266/1991, delle Leggi Regionali, Statali e dei principi generali dell’Ordinamento Giuridico, nonché della Legge 662/1996,e del D.Legis 460/1997 sulle Onlus e pertanto si impegna a svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la Onlus si propone e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Art. 5 – Oggetto
Il Comitato A.N.D.O.S. di Parma si propone di:
- Riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, consulenti legali);
- Portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l’Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato, di opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
- Svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
- Svolgere attività di formazione, informazione e volontariato per la assistenza delle donne che hanno subìto una patologia connessa alla fase pre e post menopausa;
- Svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
- Organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
- Promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’Associazione sopratutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale.
- In conformità a quanto disposto nella Risoluzione del Parlamento Europeo, approvato all’unanimità dal Senato della Repubblica Italiana (15 Ottobre 2003) e dalla Camera dei Deputati (3 Marzo 2004): pPromuovere, sviluppare ed attuare iniziative e strategie (anche in collaborazione con Autorità/Enti/Associazioni) per effettuare campagne capillari di informazione e sensibilizzazione verso la diagnosi precoce, anche attraverso visite preventive e screening specifici che garantiscano la massima qualità al riguardo. L’Associazione si impegna al rispetto di quanto stabilito all’art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 svolgendo specificatamente le attività nei seguenti settori: assistenza sanitaria /sociale / socio sanitaria / psicologica ed istruzione / formazione.
L’attività del Comitato è svolta con piena autonomia organizzativa, contabile, patrimoniale e processuale, nel territorio di Parma e Provincia , escluso il Comune di Fidenza e e suo Comprensorio. Il Comitato di Parma può svolgere le attività indicate nello Statuto anche al di fuori del territorio sopra individuato, purché queste siano effettuate in pieno coordinamento con gli altri Comitati ANDOS eventualmente operanti nello stesso territorio, previo assenso del Coordinatore Nazionale o dei suoi Delegati. Collaborazioni con associazioni diverse dall’ANDOS dovranno ottenere l’approvazione formale del Presidente ANDOS Nazionale.
Art. 6 – Ambito
L’attività del Comitato ANDOS di Parma ONLUS è svolta con piena autonomia organizzativa, contabile, patrimoniale, operativa ed amministrativa prevalentemente in Parma, nella Provincia di Parma e territori limitrofi con esclusione del Comune di Fidenza e del suo Comprensorio. Il Comitato ANDOS di Parma ONLUS può svolgere le attività indicate nello Statuto (nel rispetto delle direttive programmatiche che il Consiglio Direttivo Nazionale) anche al di fuori del territorio sopra individuato, purché queste siano effettuate in pieno coordinamento con gli altri Comitati ANDOS eventualmente operanti nello stesso territorio, previa comunicazione al Coordinatore o al Presidente Nazionale. Collaborazioni con Associazioni diverse dall’ANDOS dovranno ottenere l’approvazione formale del Presidente ANDOS Nazionale.
Art. 7 – Amministrazione
Il Comitato ANDOS di Parma opera pertanto:
-
senza fini di lucro
-
si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, come del pari gratuite sono le cariche associative.
-
trae le proprie risorse economiche da: quote associative e contributi associativi di privati o di enti pubblici; contributi ricevuti da A.N.D.O.S. Nazionale; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; rendite di beni mobili e immobili pervenuti al Comitato a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso.
-
tiene i libri contabili secondo quanto previsto dalle normative vigenti per le Onlus
-
provvede ad assicurare i propri volontari contro i rischi connessi allo svolgimento della propria attività
Art. 8 – Patrimonio
Il Comitato ANDOS Parma ONLUS non ha scopo di lucro.
Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:
- dalle quote di ammissione e dalle quote annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà del Comitato;
- dai contributi eventualmente disposti a favore del Comitato da privati, da Istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
- dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei benefattori, dei soci o per liberalità di terzi;
- dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie.
Al Comitato ANDOS di Parma ONLUS vige:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura della ANDOS Nazionale;
- l’ obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali od altre attività ad esse direttamente connesse;
- l’ obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di pubblica utilità e preferibilmente ad altri Comitati ANDOS Onlus, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l’ obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- l ‘obbligo di rispettare il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e prevedendo elezioni libere degli organi amministrativi, principio del voto unico da parte di ciascun associato, sovranità dell’Assemblea dei soci, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci e rendiconti;
- l’ onere dell’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”;
- il divieto di svolgere altre attività al di fuori di quelle statuarie, ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- il divieto di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statuarie.
Art. 9 – Soci / Membri
Il Comitato prevede diverse categorie di soci:
- Soci ordinari: possono diventare soci ordinari sia le persone fisiche maggiorenni che le persone giuridiche nella persona del legale rappresentante che condividono le finalità del Comitato. I soci ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale.
- Soci sostenitori: sono i soci ordinari che, per puro spirito di supporto alle attività del Comitato e di adesione alle finalità istituzionali dello stesso, versano spontanemente una quota a favore dell’Associazione.
- Soci onorari: coloro i quali vengono nominati dal Consiglio Direttivo per benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per particolari servizi o perché si siano distinti per il loro operato. Tutti i soci onorari possono partecipare alla vita associativa ma non hanno diritto di voto.
Le attività del Comitato sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni degli associati. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai diretti beneficiari. Ogni forma di rapporto economico con il Comitato da rapporto di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di socio.
Art. 10 Domanda di Ammissione
Possono far parte del COMITATO ANDOS DI PARMA ONLUS tutte le persone fisiche maggiuorenni e le persone giuridiche che ne facciano richiesta, che condividono i fini dello Statuto e che intendono ottemperare all’assistenza delle donne portatrici di tumore alla mammella e svolgere eventualmente attività di volontariato per l’assistenza delle donne in generale. Non possono essere previsti membri temporanei. Tutti coloro che intendono far parte del Comitato devono redigere una domanda su apposito modulo. La qualità di membro/associato è ad personam e non è quindi trasmissibile a qualsiasi titolo. L’aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto del Comitato e/o della A.N.D.O.S. Onlus Nazionale, può essere escluso dall’organizzazione su delibera del Consiglio Direttivo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai diretti beneficiari. Gli aderenti che hanno ricevuto specifico incarico, hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’organizzazione stessa.
La quota associativa è annuale. La quota associativa è determinata di anno in anno dal Comitato
Art. 11 – Diritti dei Soci
Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricopèrire cariche sociali all’interno del Comitato. La qualifica di socio dà diritto alla partecipazione alle iniziative poste in essere dal Comitato
Art. 12 – Perdita Qualifica di Socio in caso di:
- dimissioni volontarie ;
- perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione;
- morosità di una quota associativa e non viene posto rimedio entro i 15 giorni dalla messa in mora (con comunicazione del Comitato a mezzo lettera raccomandata a.r.);
- per indegnità o comportamento contrastante con l’etica, le normative di Legge o l’indirizzo generaledi ANDOS – O.N.L.U.S.
- scioglimento del Comitato Andos Parma Onlus
Art. 13 – Volontari
E’ previsto il reclutamento per compiti operativi di volontari (donne operate al seno e non e figure professionali) che vengono avviate all’attività del Comitato. Sono inserite in un corso di formazione con partecipazione ed incontri di aggiornamento per formazione permanente, tenuto a cura di ANDOS Nazionale.
Art. 14 – Organi
Sono organi dell’organizzazione:
-
l ‘Assemblea,
-
il Consiglio Direttivo
-
il Presidente
-
il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito)
Cariche e prestazioni sono assolutamente gratuite
Art. 15 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Comitato ed è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Si riunisce una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, su convocazione del Presidente mediante avviso scritto a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o anche a mezzo stampa o mediante affissione di avviso di convocazione nella sede del Comitato Andos Parma onlus 15 giorni prima e deve specificare giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. L’Assemblea può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati.
Compiti dell’Assemblea sono:
- nomina del Consiglio Direttivo;
- nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
- approvazione del rendiconto d’esercizio;
- decidere sui casi di radiazione o esclusione dei soci;
- deliberare le modifiche al presente statuto o lo scioglimento del Comitato con una maggioranza del 75% degli aventi diritto di voto;
- decidere su ogni materia la cui decisione è stata rinviata all’Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo.
- l’ Assemblea può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un quinto degli associati. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentanti almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
- l’ Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati i tre quarti degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati; per le modifiche dello Statuto sarà necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti e rappresentati; per lo scioglimento del Comitato sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti e rappresentati;
Art. 16 – Consiglio Direttivo
L’Assemblea in seduta ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere candidati a membri del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- redigere uno o più regolamenti interni al fine di regolare il corretto funzionamento dell’Associazione;
- predisporre il progetto di rendiconto d’esercizio;
- convocare l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e predisporne l’ordine del giorno;
- nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- conferire incarichi o rappresentanze e aprire sedi operative;
- esaminare le domande di ammissione dei Soci;
- stabilire l’ammontare delle quote sociali
- redigere regolamenti interni
- stipulare atti e/o contratti inerenti l’attività sociale
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assamblea
- assegnare particolari specifici incarichi a singli soci anche se non Consiglieri
- stabilire le date delle assemblee ordinarie
I membri del Consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni che dovranno essere convocate a mezzo lettera raccomandata, o fax, o e-mail entro 5 (cinque) giorni, ridotti a 24 ore in caso di urgenza.
In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo nel corso dello stesso mandato, è facoltà del Consiglio di chiedere la decadenza dalla carica alla prima Assemblea dei Soci successiva.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane in carica se il numero dei membri rimasti è di almeno cinque. E’ tuttavia facoltà del Consiglio nominare i sostituti, demandando alla prima assemblea utile la relativa ratifica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale scritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Tutti i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere candidati a membri del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- Redigere uno o più regolamenti interni al fine di regolare il corretto funzionamento dell’Associazione;
- Predisporre il progetto di rendiconto d’esercizio;
- Convocare l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e predisporne l’ordine del giorno;
- Nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- Conferire incarichi o rappresentanze e aprire sedi operative
- Potrà altresì esaminare le domande di ammissione dei Soci;
I membri del Consiglio sono obbligati a partecipare alle riunioni che dovranno essere convocate a mezzo lettera raccomandata, o fax, o e-mail entro 5 (cinque) giorni, ridotti a 24 ore in caso di urgenza. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni anche non consecutive del Consiglio Direttivo nel corso dello stesso mandato, è facoltà del Consiglio di chiedere la decadenza dalla carica alla prima Assemblea dei Soci successiva. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio rimane in carica se il numero dei membri rimasti è di almeno cinque. E’ tuttavia facoltà del Consiglio nominare i sostituti, demandando alla prima assemblea utile la relativa ratifica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale scritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
Art. 17 – Elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Comitato in qualità di Socio Ordinario di ANDOS – O.N.L.U.S. può proporre il proprio candidato per le cariche sociali di ANDOS – O.N.L.U.S. Nazionale purché sia maggiorenne di età, appartenga al Consiglio Direttivo del Comitato, e rispetti le modalità e requisiti previsti dal regolamento elettorale. Il Presidente può, in alternativa, delegare un altro rappresentante del Consiglio Direttivo del proprio Comitato oppure il Presidente di un altro Comitato a rappresentare il proprio Comitato. Ogni partecipante all’Assemblea Nazionale non può essere portatore di più di una delega. Non è ammessa la delega per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall’Assemblea, anche tra i non iscritti al Comitato. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante detto periodo venisse a mancare un revisore, subentra il supplente più anziano di età. Esso resta in carica fino alla scadenza del mandato.
Art. 19 – Presidente e Rappresentanza del Comitato
- Il Presidente è il legale rappresentate del Comitato, lo dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri Organi Sociali.
- Il Presidente rappresente il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Al Presidente compete la firma sociale.
- Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non membri del Comitato, per lo svolgimento di singoli compiti, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri. Il tutto deve avvenire per atto scritto.
- Il Presidente oppure, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente, rappresenta l’organizzazione a tutti i livelli ed a tutti gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto delle Leggi e della normativa vigente.
- Il Presidente mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo di ANDOS Nazionale ed ha il compito di far osservare al proprio Comitato le direttive d’indirizzo emesse dal Coordinamento di ANDOS Nazionale.
- In casi di particolre urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
- Il Presidente convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo previa formulazione dell’ordine del giorno garantendo e viglando sull’esecuzione delle deliberazioni adottate.
Art. 20 – Segretario – Tesoriere
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come il Tesoriere cura l’amministrazione del Comitato e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Non vi è incompatibilità tra la carica di Segretario e quella di Tesoriere.
Art. 21 – Anno Sociale e Bilancio
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1à gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Tesoriere deve presentare al Consiglio Direttivo il rendiconto d’esercizio, che deve essere sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) il quale esercita un controllo limitato alla regolarità contabile delle uscite e delle entrate. Il rendiconto di esercizio verrà poi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati. Il rendiconto d’esercizio deve essere depositato presso la sede del Comitato e può essere consultato da ogni membro dell’Associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dobìvranno essere impiegati obbligatoiriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 22 – Collegio dei Probiviri
Per le controversie che insorgano tra Soci, tra i Soci e il Consiglio Direttivo o tra il Comitato e ANDOS Nazionale relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti, sono sottoposte al Collegio dei Probiviri di ANDOS – O.N.L.U.S. Nazionale che deciderà a maggioranza.
Art. 23 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. All’atto dello scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre associazioni che perseguono finalità analoghe o affini o, in mancanza, ad enti che perseguono fini di pubblica utilità.
Art. 24 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla L.Q. 266/1991, alla Legge 662/1996 e alle norme contenute nello Statuto dell’Associazione ANDOS – O.N.L.U.S. Nazionale.









